Energia e sostenibilità
Cos’è lo Smart Readiness Indicator per gli edifici?
Cosa valuta l’indicatore di preparazione intelligente dell’UE, il suo status giuridico facoltativo e come utilizzarlo come strumento di pianificazione.
La conformità dipende dalle norme nazionali e dalle capacità dimostrate, non dall’installazione o meno di un BMS.

La rifusione della Direttiva UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, la Direttiva (UE) 2024/1275, rende l'automazione e il controllo degli edifici un requisito definito per molti edifici non residenziali e stabilisce di cosa devono essere capaci tali sistemi. Una direttiva, tuttavia, non si applica direttamente agli edifici. Ogni paese dell’UE lo trasforma nella legislazione nazionale, quindi i proprietari devono comprendere il quadro dell’UE e quindi confermare le norme nazionali che si applicano a ciascuna proprietà. La conformità dipende dall'edificio, dai suoi sistemi e dall'implementazione nazionale. Avere un BMS installato non risolve il problema in ogni caso.
La sintesi della Commissione europea fornisce le date principali. La direttiva rifusa è entrata in vigore il 28 maggio 2024 e il termine generale per il suo recepimento nel diritto nazionale era il 29 maggio 2026. Nel giugno 2025 la Commissione ha adottato un pacchetto di sostegno contenente orientamenti per i paesi dell’UE sull’attuazione della direttiva rifusa. Se, quando e come un determinato paese ha recepito le disposizioni pertinenti deve essere verificato paese per paese; il superamento del termine comunitario non dimostra né che sia in vigore una norma nazionale né cosa dice.
L’articolo 13, paragrafo 9, impone ai paesi dell’UE di stabilire requisiti affinché, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, gli edifici non residenziali più grandi siano dotati di sistemi di automazione e controllo degli edifici, entro la fine del 2024 o la fine del 2029 a seconda della potenza nominale dei loro sistemi di riscaldamento, condizionamento dell’aria e ventilazione (rispettivamente oltre 290 kW e oltre 70 kW).
L’articolo 13, paragrafo 10, stabilisce che tali sistemi devono essere in grado di:
| Capacità | In pratica, cerca |
|---|---|
| Monitoraggio, registrazione, analisi e regolazione continua del consumo energetico | Misurazione integrata con il sistema di automazione; storie conservate; capacità di agire in base ai risultati |
| Analisi comparativa dell'efficienza energetica, rilevamento delle perdite di efficienza dei sistemi tecnici dell’edificio e informazione del responsabile sulle opportunità di miglioramento | Confronto nel tempo; rilevamento guasti; notifica a un ruolo denominato |
| Comunicare con sistemi tecnici dell’edificio connessi ed essere interoperabili tra tecnologie, dispositivi e produttori proprietari | Interfacce aperte documentate tra i sistemi |
| Monitoraggio della qualità ambientale indoor (entro il 29 maggio 2026) | Misurazione di parametri quali temperatura, umidità e ventilazione |
Le soglie si riferiscono alla potenza nominale effettiva dei sistemi specificati, non alla superficie calpestabile, e le linee guida nazionali spiegano come contarla. Le linee guida irlandesi sulla regolamentazione ai sensi della precedente direttiva, ad esempio, applicano la soglia a ciascun sistema individualmente e sommano le unità che operano congiuntamente; altri paesi potrebbero differire.
Una revisione adeguata confronta a turno l'automazione installata con ciascuna funzionalità. Quali flussi energetici vengono misurati e integrati? Per quanto tempo vengono conservati i dati? Qualcuno viene informato quando l'efficienza diminuisce? Quali interfacce sono aperte e documentate e la qualità dell'ambiente interno viene monitorata? Lungo il percorso, cercare le funzioni esistenti nel prodotto ma che non sono mai state configurate o messe in servizio. Il nome di un prodotto o un quadro di controllo non costituiscono prova di conformità. Gli organismi industriali hanno pubblicato liste di controllo che traducono i requisiti in prove e possono aiutare a strutturare una revisione, ma sono le regole nazionali a decidere.
Le disposizioni di fattibilità, le esenzioni e i regimi di ispezione sono questioni di diritto nazionale, da confermare con gli appropriati consulenti legali e ingegneristici locali.
I proprietari di più edifici necessitano di un metodo ripetibile che funzioni allo stesso modo in ogni edificio. Una sequenza realizzabile viene eseguita come segue:
Le prove raccolte nella terza fase sono utili qualunque sia l’esito giuridico. Mostra cosa può realmente fare l'automazione esistente ed è il punto di partenza per qualsiasi specifica di aggiornamento.
L'elenco delle funzionalità della direttiva descrive l'automazione che un operatore vorrebbe comunque. Ecco perché un semplice triage, con la produzione di riscaldamento, raffreddamento e ventilazione di ciascun edificio confrontata con le soglie e le norme nazionali controllate per quelli che le superano, può ripagarsi da solo qualunque sia la risposta di conformità.
Questo articolo si collega al nostro lavoro su Sostenibilità.
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